LEGGE DI STABILITÀ 2018 - RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 2018

07.01.2018 18:22

Ecco cosa cita la legge promulgata il 23 dicembre 2013

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.

 
L' articolo 1 della legge n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), riporta nel Comma 3:
 
3.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica: 
  1) le parole:  «  31  dicembre  2017  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i  seguenti:
« La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50  per  cento
per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive  di  infissi,  di
schermature solari e di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma
gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza inferiore alla classe di cui  al  periodo  precedente.  La
detrazione  si  applica  nella  misura  del  65  per  cento  per  gli
interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione  invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione di  efficienza  almeno
pari alla classe  A  di  prodotto  prevista  dal  citato  regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di  sistemi  di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o  con  impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore  integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed  espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra  loro,  o
per le spese sostenute all'acquisto e posa  in  opera  di  generatori
d'aria calda a condensazione »; RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 2018LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.
 
L' articolo 1 della legge n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), riporta nel Comma 3:
 
3.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica: 
  1) le parole:  «  31  dicembre  2017  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i  seguenti:
« La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50  per  cento
per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive  di  infissi,  di
schermature solari e di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma
gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza inferiore alla classe di cui  al  periodo  precedente.  La
detrazione  si  applica  nella  misura  del  65  per  cento  per  gli
interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione  invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione di  efficienza  almeno
pari alla classe  A  di  prodotto  prevista  dal  citato  regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di  sistemi  di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o  con  impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore  integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed  espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra  loro,  o
per le spese sostenute all'acquisto e posa  in  opera  di  generatori
d'aria calda a condensazione »;