LEGGE DI STABILITÀ 2018 - RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 2018
07.01.2018 18:22
Ecco cosa cita la legge promulgata il 23 dicembre 2013
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.
L' articolo 1 della legge n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), riporta nel Comma 3:
3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
« La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento
per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o
per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione »; RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 2018LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.
L' articolo 1 della legge n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), riporta nel Comma 3:
3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
« La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento
per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o
per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione »;